La normativa nazionale pone in capo ai sindaci l’onere dell’accoglienza dei minori non accompagnati, stranieri e non. Ciascun comune, nel rispetto della normativa nazionale e regionale, determina liberamente le modalità di erogazione dei servizi di accoglienza (gestione diretta del servizio, affidamento a soggetto del privato sociale, affido familiare). A decorrere dal 2012, lo Stato, con l’istituzione del Fondo nazionale per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (dl n. 95/2012, art. 23, comma 11, convertito nella legge 7 agosto 2012), con una dotazione iniziale pari a 5 milioni di euro, supporta economicamente i comuni contribuendo alla copertura dei costi sostenuti per l’accoglienza dei MSNA.

Fondo nazionale per l’accoglienza di minori stranieri non accompagnati